L’iscrizione a conto economico della quota d’ammortamento relativa ai costi capitalizzati, in caso di costi di ricerca e sviluppo, al fine di rispettare il principio della competenza economica nella correlazione costi/ricavi, richiede la disponibilità per utilizzazione economica del bene o processo risultante dalla ricerca. Nel caso in cui siano insussistenti indebiti vantaggi fiscali e sussistano, invece, valide ragioni economiche, sono deducibili gli interessi passivi relativi ad un prestito obbligazionario. E’ in tal caso irrilevante che le somme in questione vengano utilizzate anche per soddisfare esigenze diverse da quelle poste a base del prestito. Gli interessi passivi sono del resto sempre deducibili, anche se nei limiti di cui all’art. 96 del TUIR, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza. Ciò, in quanto gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria e che non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale, o ritenuti accessori ad un particolare costo.
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Il caso
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Capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo e prestito obbligazionario (236 kB)
Capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo e prestito obbligazionario
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