È nulla la notifica della cartella di pagamento eseguita con consegna a familiare non convivente, peraltro presso un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica del destinatario dell’atto. In caso di contestazioni involgenti la notifica, l’Agente della riscossione è tenuto a produrre in giudizio la matrice oppure la copia della cartella (con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento) e non semplicemente l’estratto di ruolo o una ristampa del documento esattoriale.
È quanto emerge dalla sentenza n. 1028/06/14 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
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Cartella a familiare non convivente (91 kB)
Cartella a familiare non convivente - Giustizia & Sentenze N. 75-2014
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