E’ giuridicamente inesistente, in quanto esula dal modello legale, la notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo raccomandata A/r. L’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo attualmente in vigore, stabilisce che la notifica della cartella, atto tributario avente natura sostanziale, possa avvenire solamente a cura degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale; tutti soggetti che sono anche gli unici abilitati, a partire dal 1° luglio 1999, a procedere alla notifica del detto atto mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Discorso diverso vale invece per la notifica della cartella di pagamento a mezzo di posta elettronica certifica (PEC). Infatti, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al citato art. 26 dall’art. 38, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il concessionario per la riscossione può essere ricompreso tra i soggetti abilitati alla notifica diretta con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Queste sono solo alcune delle precisazioni in diritto, contenute nella copiosa sentenza numero 33/07/2012, del 13 aprile 2012, della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza.
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Cartella esattoriale. Inesistenza della notifica (114 kB)
Cartella esattoriale. Inesistenza della notifica - Giustizia & Sentenze N. 33-2012
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