Con la sentenza n.2608 del 4 febbraio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, in tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito Ires da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per l’effetto del compimento delle attività di liquidazione - di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto – è valida ed efficace tra cedente e cessionario la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (LCA) antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduca in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del Fisco il credito che gli è stato ceduto.
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Circolazione crediti procedure concorsuali (269 kB)
Circolazione crediti procedure concorsuali - Fiscal Sentenze n. 36 - 2021
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