La recentissima decisione della Corte di Cassazione – Sezioni civili unite – ordinanza del 21 luglio 2015 n. 15201, secondo cui il Comune è legittimato a impugnare le rendite catastali presso il giudice tributario in
materia di classamento, ha stabilito la giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie e non dei giudici amministrativi. Ebbene tale decisione non può non destare attenzione perché stabilisce dei
principi validi anche per la oramai nota vicenda degli estimi catastali a Lecce, dove il Comune e alcune associazioni hanno erroneamente adito il TAR di Lecce mentre il Consiglio di Stato sez. IV, con sentenza
n. 1903 del 16 aprile 2014, aveva stabilito la competenza delle Commissioni tributarie. Ora la questione pende presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ma sicuramente saranno ribaditi i principi esposti (per un caso analogo) nella ordinanza in commento.
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Classamento e rendite. Giudice competente (71 kB)
Classamento e rendite. Giudice competente - Giustizia e sentenze n. 63-2015
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