Quando partecipa all’attività illecita, i beni del commercialista sono passibili di confisca per equivalente, per l’illecito risparmio d’imposta ottenuto dai clienti. Di più. Il professionista rischia di rispondere di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, con il ruolo di istigatore, anche se non si realizza l’evasione fiscale avuta di mira. E’ quanto emerge dalla sentenza numero 13982 del 12 aprile 2012, dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Commercialisti e confisca per equivalente (108 kB)
Commercialisti e confisca per equivalente - Giustizia & Sentenze N. 17-2012
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