Il reato di truffa in relazione al c.d. “Superbonus” edilizio presuppone l’utilizzo del credito in compensazione o il rimborso, in quanto tali circostanze realizzano il danno allo Stato richiesto dall’art 640 cod. pen. Infatti, la norma incriminatrice fa riferimento all’«altrui danno», sicché, ai fini della consumazione del reato di truffa, è necessaria la deminutio patrimonii del soggetto raggirato.
Indice argomenti
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Premessa
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Inquadramento normativo
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Il caso: rideterminazione in diminuzione del profitto confiscale “per equivalente”
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Truffa Superbonus. Profitto confiscabile
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