L'invito della Segreteria della Commissione tributaria a pagare il contributo unificato non è atto autonomamente impugnabile perché non prelude all'esecuzione forzata, ma alla riscossione mediante ruoli esattoriali. Per il ricorso si deve perciò attendere la notifica della cartella di pagamento. È quanto emerge dalla sentenza n. 223/03/16 della Commissione Tributaria Regionale di Genova.
Non si tratta di un orientamento pacifico. Altri giudici di merito si sono espressi a favore della diretta impugnabilità dell’invito emesso dalla Segreteria della Commissione per il recupero del contributo unificato.
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Contributo unificato. Invito al pagamento (145 kB)
Contributo unificato. Invito al pagamento - Giustizia e sentenze n. 29 - 2016
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