Decade dalle agevolazioni fiscali cc.dd. “prima casa”, il contribuente che, prima che siano passati cinque anni dal momento dell’acquisto, a causa del venir meno della convivenza more uxorio con l’altro comproprietario, aliena a quest’ultimo la propria quota dell’immobile, senza acquistarne un altro entro il termine di un anno. E ciò in quanto il regime agevolato di cui all’art. 19 della L. n. 74 del 1987 è riservato agli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione personale e divorzio, restando perciò esclusi gli atti volti a regolare i rapporti economici delle coppie di fatto, in occasione della fine del rapporto
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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La cessazione della convivenza non rientra nella nozione di "forza maggiore"
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Agevolazione per gli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio
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Conviventi di fatto. Perdita bonus “prima casa” per alienazione anticipata (257 kB)
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