Portare in compensazione un credito esistente, ma non ancora compensabile, è reato se si supera la soglia monetaria fissata dall’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000.
Si deve infatti ritenere che sia credito tributario non spettante, ai fini di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-quater, quel credito, che pur certo nella sua esistenza e ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile - ovvero non più utilizzabile - in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti tra il contribuente e l’Erario.
Si tratta del principio di diritto che ha indotto la Suprema Corte a confermare, con la sentenza n. 36393/15 della Terza Sezione Penale, il provvedimento di sequestro preventivo di beni disposto a carico di un contribuente che ha violato le disposizioni della L. 388 del 2000 incorrendo nel reato di cui all’art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000.
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Crediti certi. Non sempre compensabili (82 kB)
Crediti certi. Non sempre compensabili - Giustizia e sentenze n. 67-2015
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