Il Fisco, per effetto dell’articolo 58 del D.lgs. n. 546 del 1992 così come riformulato dal D.lgs. n. 220 del 2024, non può più dimostrare per la prima volta nel giudizio di appello di aver correttamente notificato l’atto impugnato. Lo si ricava dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Indice argomenti
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La recente riforma
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Il caso: produzione in primo grado di una “videata” della notifica
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Gli effetti sui giudizi in corso
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Dubbi di costituzionalità
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No alla prova della notifica in appello (PDF) (314 kB)
No alla prova della notifica in appello
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