In materia di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il centro degli interessi principali del debitore (C.O.M.I.) si presume coincidente con la sede statutaria; tuttavia, nel caso in cui, prima della domanda di apertura della procedura fallimentare, la Società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, la suddetta presunzione deve considerarsi vinta, e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo, così, la giurisdizione del Giudice italiano a decidere su quella domanda, qualora nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e (soprattutto) non sia stato ivi spostato il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa.
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Debiti col fisco. Fallimento al Giudice italiano (298 kB)
Debiti col fisco. Fallimento al Giudice italiano - Fiscal Sentenze n. 89 - 2021
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