La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 25123 del 13 dicembre 2010, ha deciso che l’ex socio di una snc non risponde dei debiti contratti dalla società antecedentemente alla cessione della sua quota sia verso la società, sia nei confronti degli altri soci. Egli risponde solo delle obbligazioni sociali che sono sorte prima della cessione, nei confronti dei creditori sociali e non nei confronti della società o degli acquirenti della quota. Il cedente, pertanto, soprattutto nel caso in cui non abbia garantito gli acquirenti della quota dell’inesistenza di debiti sociali, non può essere chiamato a rispondere per la società e i cessionari, che abbiano provveduto per intero all’assolvimento dei debiti, di quanto corrisposto ai creditori sociali.
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Debiti snc, socio non responsabile (85 kB)
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Sentenza Cassazione n. 25123 del 13.12.2010 (398 kB)
Debiti snc, socio non responsabile - Fiscal Giustizia e sentenze N. 50-2010
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