Con l’ordinanza n.10126 del 29 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che il beneficio fiscale, di cui alla L. n. 296 del 2006 (art. 1, comma 344 e ss), per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.
Indice argomenti
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Premessa
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Il fatto oggetto della pronuncia della Cassazione n.10126 del 29 marzo 2022
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Il pensiero degli Ermellini
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La ricostruzione storica
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