La possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, e anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione (art. 2, co. 8 bis, D.P.R. n. 322/98), ma solo nell'ipotesi in cui si tratti di correzione di "errori od omissioni" di carattere meramente formale che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta.
È quanto emerge dall’ordinanza 22443/2015 della Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte.
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Dichiarazione. Correzioni in giudizio (138 kB)
Dichiarazione. Correzioni in giudizio - Giustizia e sentenze n. 84 - 2015
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