Commette il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, il contribuente che si avvale di schede-carburante riguardanti rifornimenti mai effettuati presso il distributore indicato. Poiché il Legislatore non ha fissato alcuna soglia di punibilità, il reato si configura anche quando l’importo dell’imposta evasa è di modesta entità. In altre parole, ai fini della punibilità è sufficiente l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale.
È quanto emerge dalla sentenza 6 maggio 2014, n. 18698, della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
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Dichiarazione fraudolenta schede-carburante (105 kB)
Dichiarazione fraudolenta schede-carburante - Giustizia & Sentenze N. 46-2014
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