La dichiarazione dei redditi “scartata” dal sistema di ricezione telematico dell’Agenzia delle Entrate è equiparabile alla dichiarazione omessa: le dichiarazioni possono considerarsi validamente presentate solo dopo l'invio della ricevuta da parte del sistema informativo. È quanto emerge dalla sentenza n. 6702/36/14 della Commissione Tributaria Regionale Lombardia.
“La Cassazione”, ricorda la CTR meneghina, “ha già avuto modo di precisare che in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 10, la dichiarazione inviata si considera presentata con la comunicazione, ovvero la ricevuta, dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto ricevimento del modello”. Tale principio è da condividere, perché lo strumento telematico garantisce l’efficienza, la certezza e la trasparenza dei rapporti tra contribuenti e fisco, in relazione ai quali l’invio della ricevuta di presentazione costituisce elemento essenziale per far ritenere trasmessa la dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, le dichiarazioni possono considerarsi validamente presentate solo dopo l'invio della ricevuta e, fino a quel momento, vanno considerate omesse. Nella specie, l’intermediario telematico, al quale lo scarto era stato comunicato con l’indicazione dei motivi, non ha sanato la posizione del cliente mediante un nuovo invio della dichiarazione.
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Dichiarazione scartata è omessa (112 kB)
Dichiarazione scartata è omessa - Giustizia & Sentenze N. 26-2015
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