Chi affidi a un professionista l'incarico di compilare la dichiarazione dei redditi non può dirsi, per ciò stesso, esonerato da responsabilità, sia perché la legge tributaria considera come personale il relativo dovere, sia perché una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato. Il che è contrario alla legge tributaria, che individua nel contribuente - o, in ambito societario, nel legale rappresentante - il soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni. Ne deriva che l’affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/00).
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Dichiarazioni fiscali. Obbligo non delegabile (337 kB)
Dichiarazioni fiscali. Obbligo non delegabile - Fiscal Sentenze n. 52 - 2020
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