Ha diritto al rimborso dell’IVA versata in eccedenza, la società che resta in vita, con l’unico obiettivo di vincere il giudizio intentato contro l’Agenzia delle Entrate, in quanto le norme antielusive in materia di società di comodo non si applicano né alle società formalmente in liquidazione né a quelle che rimangono operative, per perseguire una sola operazione. Tuttavia, il credito IVA per il quale non è stato accordato il rimborso, per difetto dei presupposti di cui all’art. 30 del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere portato in detrazione, “in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale”, solo se contestualmente al diniego, l’Amministrazione Finanziaria provvede all’indicazione del credito spettante al contribuente. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la sentenza 11368 del 6 luglio 2012.
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Diniego rimborso IVA. Detrazione del credito (101 kB)
Diniego rimborso IVA. Detrazione del credito - Giustizia & Sentenze N. 39-2012
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