In tema di tributi doganali, l'applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa all'origine e/o alla provenienza della merce. Pertanto, considerato che un certificato di origine "ignota" va considerato come "inesatto", le Autorità doganali, qualora constatino la falsità dei certificati di origine e provenienza, devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi doganali, salve specifiche deroghe che devono concorrere cumulativamente e cioè riscossione dovuta ad errore delle autorità competenti, errore tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, provocato da un comportamento "attivo" delle autorità che rilasciarono il certificato, non rientrandovi però l'errore indotto da dichiarazioni inesatte rese dall'esportatore.
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Disciplina doganale, origine e dazi antidumping (222 kB)
Disciplina doganale, origine e dazi antidumping - Giustizia e Sentenze n. 15 - 2019
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