Il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare tale difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’Ufficio Finanziario nel domicilio da lui stesso dichiarato. Inoltre, data l’unicità del domicilio fiscale, è irrilevante che questo, diverso dalla residenza anagrafica, sia stato dichiarato ai fini di un’imposta diversa (IVA) da quella oggetto di accertamento (per esempio, IRPEF). Lo ha affermato la Corte Cassazione – Sezione V Civile - con la sentenza 10 maggio 2013, n. 11170.
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Domicilio fiscale. Variazione (109 kB)
Domicilio fiscale. Variazione - Giustzia & Sentenze N. 42-2013
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