L'Agenzia delle Entrate, su cui grava l'onere di provare l'uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell'imposta sulla plusvalenza maturata dal donante, non può utilizzare per tale dimostrazione la semplice sequenza temporale fra i due atti – donazione e successiva vendita - di per sé non idonea a dimostrare l'esistenza di una interposizione fittizia di persona, dovendo semmai l’Ufficio fornire al giudice ulteriori elementi in grado di rilevare l'assenza dello spirito di liberalità e la strumentalità dell'operazione. In fattispecie del genere assume peraltro preminente rilievo, trattandosi di rapporti patrimoniali fra genitori e figli, il profilo della libertà della pianificazione della successione da parte dei genitori, tanto, in generale, che nulla impone al contribuente di optare, nell'espressione della propria autonomia negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale.
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Donazione ed interposizione fittizia (294 kB)
Donazione ed interposizione fittizia - Fiscal Sentenze n. 69 - 2020
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