Con l’ordinanza n.19931 del 23 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall’art. 67 del D.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell’Irpeg, quale utile della società, sia ai fini dell’Irpef, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento delle due diverse imposizioni.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Doppia tassazione meramente economica (317 kB)
Doppia tassazione meramente economica - Fiscal Sentenze n. 117 - 2020
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata