Con l’ordinanza n. 8903 del 31 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che il mancato adempimento dell'autonoma obbligazione posta a carico del sostituto, in uno con la mancata effettuazione a monte delle relative ritenute, giustifica l'attribuzione al soggetto passivo dell'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri.
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Doppio accertamento ritenute (251 kB)
Doppio accertamento ritenute - Fiscal Sentenze n. 80 - 2021
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