L'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita. In ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, l'accettazione dell'eredità è dunque una condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne, non potendo ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all'eredità. Una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude pertanto che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre però che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un'accettazione implicita dell'eredità, della cui prova è onerata l'Amministrazione finanziaria. E tra tali comportamenti, incompatibili con la rinuncia, rientra anche la proposizione dell'impugnazione, nel merito, di un atto impositivo afferente ai debiti del de cuius, costituendo l'impugnazione un comportamento che presuppone necessariamente la volontà di accettare e, comunque, un’attività che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
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Effetti accettazione tacita eredità (249 kB)
Effetti accettazione tacita eredità - Fiscal Sentenze n. 131 - 2020
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