La Corte di Cassazione ha chiarito che l’atto di pignoramento presso terzi, eseguito dall’Agente di riscossione in sede di esecuzione esattoriale, non ha natura di atto pubblico; pertanto l’attestazione in esso contenuta delle attività svolte dal funzionario che lo ha predisposto, inclusa l’allegazione di documentazione, non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'Agente di riscossione esercita le funzioni proprie dell’Ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Esecuzione esattoriale. Pignoramento contestabile (225 kB)
Esecuzione esattoriale. Pignoramento contestabile - Giustizia & Sentenze n. 90 - 2017
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata