Se l’Amministrazione finanziaria riscuote un atto impositivo a seguito dell'omessa riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio – omissione che determina l’estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, e la definitività dell'avviso di accertamento impugnato -, il termine per notificare la cartella di pagamento e, più in generale, per avviare la riscossione coattiva, non è quello prescrizionale decennale dell'actio iudicati, di cui all'articolo 2953 c.c., rimanendo applicabile l’art. 25 del D.P.R. n. 602/73, nella parte in cui impone la notifica della cartella entro due anni dalla definitività dell’attoimpositivo.
È il principio che si ricava dalla lettura di una recente sentenza della C.T.R. per il Lazio.
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Estinzione processo. Riscossione entro due anni (333 kB)
Estinzione processo. Riscossione entro due anni - Giustizia e Sentenze n. 70 - 2018
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