Qualora il trasferimento della proprietà dell'immobile sia disposto dal giudice con sentenza di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la dichiarazione di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali cosiddette “prima casa” va effettuata entro e non oltre il momento della richiesta di registrazione del provvedimento giudiziario.
Indice argomenti
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Trasferimento coattivo disposto con sentenza
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Il caso: registrazione d’ufficio della sentenza ex art. 2932 c.c.
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Domanda delle agevolazioni possibile fino alla registrazione dell’atto
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Focus giurisprudenza
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Prima casa. Sentenza traslativa della proprietà (312 kB)
Prima casa. Sentenza traslativa della proprieta
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