In tema di fallimento, il PVC della Guardia di Finanza, consegnato all’amministratore della società quando era ancora “in bonis”, non deve essere allegato all'avviso di accertamento notificato al Curatore fallimentare che lo richiama, in quanto l’obbligo di consegna al Curatore della documentazione amministrativa dell'impresa fallita lascia ritenere, con presunzione “iuris tantum”, che anche il verbale di constatazione, notificato al fallito quando era in bonis, sia pervenuto nella disponibilità del Curatore e sia stato dallo stesso conosciuto.
È quanto emerge dalla sentenza n. 14894/2016 della Quinta Sezione Tributaria della Cassazione.
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Fallimento. Accertamento valido senza PVC (134 kB)
Fallimento. Accertamento valido senza PVC - Giustizia e sentenze n. 67 - 2016
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