In materia fallimentare, il credito concernente alla redazione del concordato preventivo deve essere ammesso in prededuzione senza necessità per il professionista di dimostrare l’utilità, per la massa dei creditori, del proprio operato.
È quanto emerge dalla sentenza 30 gennaio 2015 n. 1765 della Sesta Sezione Civile – 1 della Suprema Corte, secondo cui l’articolo 111, comma 2, della Legge Fallimentare, come modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. n.5 del 2006, nell’indicare come prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, “detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali..”
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Fallimento. Credito in prededuzione (82 kB)
Fallimento. Credito in prededuzione - Giustizia & Sentenze N. 23-2015
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