Nel giudizio avverso la rettifica IVA, il contribuente non può utilizzare ai fini probatori le fatture che non ha esibito in sede di verifica. Il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dal quinto comma dell’articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, opera sia nell’ipotesi di rifiuto “doloso” che “colposo” dell’esibizione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione - Sesta Sezione Civile (T) - con la breve ordinanza 6 maggio 2013, n. 10448.
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Fatture non esibite in sede di accesso (98 kB)
Fatture non esibite in sede di accesso - Giustizia & Sentenze N. 36-2013
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