Il problema dell’invalidità degli avvisi di accertamento non firmati è stato più volte affrontato e deciso sia dalla giurisprudenza di merito sia dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito importanti principi che in questa sede si intendono sottolineare. L’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 e successive modifiche e
integrazioni stabilisce al primo comma che “gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, mentre al terzo e ultimo comma prevede che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione […]”.
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Firma avvisi di accertamento (108 kB)
Firma avvisi di accertamento - Giustizian& Sentenze N. 4-2013
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