Con riguardo ai debiti fiscali derivanti dall’attività d’impresa (o professionale) di uno dei coniugi, Equitalia può iscrivere legittimamente ipoteca sui beni immobili costituenti il fondo patrimoniale solamente se risulta che l’obbligazione è sorta per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Va dunque accertato in fatto se il debito dell’imprenditore si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia: se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito è sorto nell’esercizio dell’impresa, è altrettanto vero che tale circostanza non è nemmeno idonea a escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare i bisogni della famiglia.
È quanto emerge dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21396, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – che ha fatto proprio l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in tema di opponibilità all’Amministrazione finanziaria della costituzione di un fondo patrimoniale, ex art. 167 C.c.
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Fondo patrimoniale e ipoteca esattoriale (135 kB)
Fondo patrimoniale e ipoteca esattoriale - Giustizia e sentenze n. 90 - 2015
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