Non osta al godimento dei benefici per l'acquisto della “prima casa” la prepossidenza di altro alloggio non idoneo a essere concretamente abitato dal contribuente e dalla sua famiglia. È quanto emerge dalla lettura di una recentissima ordinanza della Corte di cassazione che respinge il ricorso di un contribuente già proprietario esclusivo di un altro immobile adibito a “uso promiscuo” e già utilizzato come abitazione.
Indice argomenti
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Requisiti per l’accesso al beneficio fiscale
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Il principio di diritto
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Il caso: revoca a causa dell’immobile “promiscuo” preposseduto
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La decisione della Suprema Corte
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Ricorrente condannato alle spese
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Agevolazioni prima casa (314 kB)
Agevolazioni prima casa
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