Il fondo patrimoniale, avente a oggetto beni immobili, non è opponibile al creditore ipotecario quando l’atto di costituzione è stato annotato a margine dell'atto di matrimonio in un momento successivo all'iscrizione dell’ipoteca. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, ricordando che il fondo patrimoniale è sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile (che ha funzione dichiarativa) e trascrizione nei registri immobiliari (che ha funzione di pubblicità notizia).
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Fondo patrimoniale. Opponibilità ai terzi (342 kB)
Fondo patrimoniale. Opponibilità ai terzi - Giustizia e Sentenze n. 37 - 2019
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