Scopo del giudizio di ottemperanza non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, bensì quello di realizzare quel comando, e, se occorre, d'integrarlo, concretizzando il principio di effettività della tutela dei diritti. Spetta quindi al giudice tributario dell'ottemperanza l'identificazione dell'effettiva portata precettiva del giudicato, al fine di enuclearne e, se necessario, precisarne, il contenuto degli obblighi che ne discendono. Una sentenza che affermi l’illegittimità della sospensione del rimborso, seppur passata in giudicato, non comporta la debenza dello stesso rimborso. Il provvedimento di sospensione, infatti, lungi dall'implicarne il riconoscimento, si traduce nel sostanziale diniego, sia pure temporaneo, della sussistenza del diritto. E questo ancor più se l'Agenzia rettifichi poi la dichiarazione dalla quale era scaturito il credito vantato, riprendendo a tassazione maggiore materia imponibile. La notificazione dell'avviso di rettifica costituisce dunque valida ragione di inottemperanza al giudicato concernente l'illegittimità della sospensione del rimborso.
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Giudizio di ottemperanza (240 kB)
Giudizio di ottemperanza - Fiscal Sentenze n. 101 - 2021
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