L’accesso in locali a uso cosiddetto “misto” (per esempio, abitazione e studio professionale insieme) senza la prescritta autorizzazione della Procura della Repubblica comporta la nullità dei soli atti consequenziali e collegati all’attività espletata illegittimamente. Sicché deve ritenersi comunque valido l’accertamento basato sull’eventuale documentazione bancaria reperita nel corso dell’accesso illegittimo se l’Ufficio è stato successivamente autorizzato ad effettuare le indagini finanziarie nei confronti del contribuente. In sostanza, l’esigenza di conservazione dell’attività amministrativa prevale sul mancato rispetto di norme procedimentali, a condizione che non risulti leso il diritto di difesa del contribuente. È quanto emerge dalla sentenza 29 maggio 2013, n. 13319, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
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Indagini finanziarie e accesso non autorizzato (125 kB)
Indagini finanziarie e accesso non autorizzato - Giustizia & Sentenze N. 43-2013
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