L'art. 37, terzo comma, del Dpr n. 600/73, imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l'effettivo titolare, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate. La disciplina antielusiva dell'interposizione non presuppone peraltro, necessariamente, un comportamento fraudolento da parte del contribuente, ma anche solo un mero uso improprio degli strumenti giuridici, magari comprovato dagli accertamenti bancari, che determinano un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
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Interposizione fittizia (324 kB)
Interposizione fittizia - Fiscal Sentenze n. 83 - 2020
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