In ipotesi di gravissima crisi di liquidità dell’azienda, affinché si configuri la scriminante di cui all’art. 45 cod. pen. rispetto ai reati di omesso versamento di tributari, deve emergere la prova che l’imprenditore abbia adottato tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, per recuperare la liquidità necessaria per fare fronte all’obbligazione tributaria, senza esservi tuttavia riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.
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IVA e crisi di liquidità. Scriminante (312 kB)
IVA e crisi di liquidità. Scriminante - Fiscal Sentenze n. 125 - 2020
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