La sentenza che assolve definitivamente il contribuente da un reato fiscale garantisce il buon esito anche del parallelo processo tributario, per effetto della riforma del sistema sanzionatorio ad opera del D.lgs. n. 87 del 2024, che ha efficacia retroattiva. Lo “ius superveniens”, costituito dall’art. 21 del D.lgs. n. 74 del 2000, è, infatti, applicabile anche ai casi in cui la sentenza di piena assoluzione sia divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione.
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Premessa
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Il caso: assoluzione dalla frode fiscale
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Assoluzione nel penale annulla la ripresa fiscale
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