L'onere di provare l’inerenza del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente, e tale onere probatorio non viene meno con la mera esibizione di contratti e fatture. Spetta dunque al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi. E, a tal fine, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto, da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa.
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L’inerenza nell’ordinamento tributario (232 kB)
L’inerenza nell’ordinamento tributario - Fiscal Sentenze n. 19 - 2021
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