In tema di esdebitazione il perimetro del beneficio è circoscritto al solo fallito diligente e collaborativo, ossia al soggetto che in grado di vantare una “buona condotta”. Per potere ottenere l’esdebitazione la persona fisica deve aver cooperato con gli organi della procedura, non aver fatto ritardare lo svolgimento di essa, non avere violato la consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la domanda, non avere distratto l’attivo, simulato il passivo, aggravato l’insolvenza o fatto ricorso abusivo al credito, non avere subito una condanna con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa. L’esdebitazione del fallito è applicabile anche ai debiti IVA.
Indice argomenti
-
Il caso
-
La decisione
-
Osservazioni
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
La compatiblità comunitaria della procedura di esdebitazione (367 kB)
La compatiblità comunitaria della procedura di esdebitazione
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata