Un difetto sufficiente a far dichiarare inammissibile il ricorso tributario è rappresentato dalla mancanza del timbro di congiunzione che unisce all’atto la procura alle liti rilasciata a un professionista su foglio separato. Precisamente, se la procura non è legata al corpo dell'atto difensivo dal predetto timbro, la stessa deve ritenersi inadeguata al raggiungimento degli scopi preposti, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Lo si ricava dalla sentenza n. 247/29/2012 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. I giudici di secondo grado, nel richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, hanno osservato che la “materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma riguarda un contesto di elementi che consentano di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi”. Nel caso di specie, è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto da Equitalia.
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Lite tributaria. Incarico su foglio separato (168 kB)
Lite tributaria. Incarico su foglio separato - Giustizia & Sentenze N. 9-2013
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