Con l’Ordinanza n.16106 del 19 giugno 2018, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la problematica relativa alle conseguenze fiscali che derivano dalla mancata risposta al questionario del Fisco.
La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di una srl contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007.
La CTR osservava, in particolare, che doveva considerarsi infondato il motivo di gravame specificamente incentrato sulla inutilizzabilità delle allegazioni documentali della società ex art. 32, del D.P.R. 600/1973 e, più in generale nel merito, “tale documentazione dimostrava adeguatamente la veridicità/inerenza dei costi oggetto delle fatture in contestazione, con la conseguente complessiva correttezza della sentenza appellata”.
La controversia è, quindi, approdata davanti alla Suprema Corte di Cassazione, per effetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR.
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Mancata risposta al questionario (229 kB)
Mancata risposta al questionario - Giustizia e Sentenze n. 58 - 2018
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