In relazione agli atti notificati prima del 2 marzo 2014 – ossia prima dell’entrata in vigore della riforma del procedimento di reclamo-mediazione da parte della Legge di Stabilità 2014 – deve considerarsi tardiva, con conseguente inammissibilità del ricorso, la costituzione in giudizio oltre il termine di trenta giorni da quando l’Ufficio ha comunicato al reclamante il rigetto dell’istanza.
Per gli atti tributari notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, invece, qualora il procedimento di mediazione non si sia chiuso con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio decorrono, in ogni caso, dal compimento dei novanta giorni del ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
Se l’Ufficio comunica l’esito della procedura precontenziosa via PEC, la notifica si considera perfezionata, per il mittente, con l’invio del documento al proprio gestore di posta, il quale, a conferma della ricezione, rilascia apposita ricevuta di accettazione; per il destinatario, nel momento in cui il documento è reso disponibile nella sua casella di posta elettronica.
Si tratta dei principi affermati dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza con la sentenza n. 2015/30/15.
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Mediazione tributaria. Tempi ricorso (122 kB)
Mediazione tributaria. Tempi ricorso - Giustizia e sentenze n. 74-2015
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