L’obbligo della motivazione si estende agli atti catastali, trattandosi di provvedimenti amministrativi che, al lume soprattutto del nuovo consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, non possono più riportare, ai fini del classamento, i soli dati catastali degli immobili. Gli atti di classamento non possono più avere come motivazione la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, in quanto gli atti stessi sono, incontestabilmente, provvedimenti di natura valutativa, e come tali devono essere adeguatamente motivati. Questo è il nuovo principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 2357 del 3 febbraio 2014.
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Motivazione del classamento (66 kB)
Motivazione del classamento - Giustizia & Sentenze N. 16-2014
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