La mera sottoposizione di un imputato ad un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa non integra, sempre e necessariamente, una violazione del ne bis in idem. Deve essere esclusa la violazione del diritto sancito dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU allorché tra i due procedimenti - amministrativo e penale, che sanzionano il medesimo fatto - sussista un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, tale per cui le due sanzioni siano parte di un unico sistema. La disciplina italiana in materia di omesso versamento di IVA, riservando la perseguibilità in sede penale alle sole violazioni superiori a determinate soglie di imposta evasa ed attribuendo tra l'altro rilevanza, in sede penale, al volontario pagamento del debito tributario e delle sanzioni amministrative, appare conformata in modo tale da "garantire" che il cumulo di procedimenti e di sanzioni che essa autorizza non eccede quanto è strettamente necessario ai fini della realizzazione dell'obiettivo di assicurare l'integrale riscossione dell'IVA.
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Ne bis in idem. Sanzione amministrativa e penale (255 kB)
Ne bis in idem. Sanzione amministrativa e penale - Fiscal Sentenze n. 35 - 2021
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