Il contribuente, il quale deduca che l'acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale, in ragione della simulazione dell'atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del prezzo, nell'assolvimento dell'onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, che hanno comunque rilevanza meramente indiziaria, atteso che l'azione proposta davanti alla Commissione tributaria è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato. Il giudice tributario è comunque chiamato a svolgere un accertamento solo incidentale, e non diretto, in ordine alla inefficacia o nullità del negozio asseritamente simulato, al fine di accertare se il contribuente abbia o meno ricevuto il pagamento del prezzo della compravendita, indice di capacità contributiva.
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Negozio simulato e accertamento (273 kB)
Negozio simulato e accertamento - Fiscal Sentenze n. 139 - 2021
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