Dalla lettura di una recentissima sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione emerge che, quando si procede per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, l’amministratore “di fatto” della società dichiarata fallita può essere identificato nella persona che ha intrattenuto i rapporti negoziali con i finanziatori, i fornitori e i clienti, essendo ciò sintomatico della partecipazione alla gestione o cogestione dell’attività d’impresa.
Indice argomenti
-
Premessa
-
Principio dell’equiparazione dell’amministratore di fatto a quello di diritto
-
Il caso: ruolo marginale del familiare subentrato nella carica di amministratore.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Bancarotta. Amministratore di fatto (377 kB)
Bancarotta. Amministratore di fatto
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata