Nel caso di costi che afferiscono a prestazioni fornite da una società, ma rese esclusivamente da un soggetto, che rivestiva anche la carica di consigliere di amministrazione, nonché socio di altra società, così che non vi era alcuna possibilità di distinzione del tipo di servizi resi, dei ruoli, delle mansioni e degli interessi imprenditoriali del soggetto, quale amministratore della società verificata e soggetto terzo, è corretto l’operato dell’Ufficio che ha escluso il requisito dell’inerenza ex art. 109, comma 5, TUIR. E’ questo quanto emerge dalla lettura della sentenza della corte di cassazione n.20192 del 22 giugno 2022.
Indice argomenti
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Premessa
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Il fatto oggetto della pronuncia della Cassazione n.20192/2022
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Il pensiero della Corte
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Nei rapporti societari i servizi resi vanno distinti, senza che si crei confusione (202 kB)
Nei rapporti societari i servizi resi vanno distinti, senza che si crei confusione
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